Recupero sottotetto con o senza rialzamento copertura
Il recupero sottotetto è un intervento edilizio che consiste nel trasformare lo spazio compreso tra la copertura dell’edificio e il piano sottostante in un ambiente abitabile o di servizio.
Questo intervento può comportare una variazione della sagoma dell’edificio, cioè della sua forma esterna vista in pianta.
Se il recupero sottotetto non modifica la sagoma dell’edificio, si parla di recupero entro sagoma. In questo caso, si possono realizzare opere interne, come l’isolamento termico, l’installazione di impianti e servizi igienici, la creazione di aperture per l’illuminazione e l’aerazione naturali, senza alterare la forma della copertura. Questo tipo di intervento è generalmente più semplice e meno costoso, e richiede una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) come titolo abilitativo.
Se invece il recupero sottotetto comporta una modifica della sagoma dell’edificio, si parla di recupero fuori sagoma. In questo caso, si possono realizzare opere esterne, come il rialzamento della copertura, la creazione di abbaini, lucernari o finestre a tetto, l’ampliamento del volume esistente. Questo tipo di intervento è generalmente più complesso e più costoso, e richiede un permesso di costruire come titolo abilitativo.
Il recupero sottotetto entro sagoma o fuori sagoma deve comunque rispettare le norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti nel territorio in cui si trova l’edificio. In particolare, bisogna verificare le condizioni di altezza minima e media del sottotetto, il rapporto illuminante, le distanze dai confini e dagli altri edifici, l’eventuale incremento di unità immobiliari e di parcheggi.
Il recupero sottotetto a fini abitativi o turistico-ricettivi è disciplinato dalla legge regionale del Lazio n. 51/2019, che consente questo tipo di intervento anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai regolamenti edilizi vigenti. Tuttavia, il recupero sottotetto è subordinato al rispetto di alcune condizioni ex lege, tra cui:
- la legittima realizzazione del sottotetto alla data del 6 aprile 2019;
- l’altezza utile media di 2,40 m (2,20 per i Comuni montani) o di 2,20 m per i locali accessori;
- la chiusura degli spazi con altezza inferiore ai minimi (1,60 o 1,40 per i Comuni montanti) tramite opere murarie o arredi fissi;
- il rapporto illuminante pari o superiore ad un sedicesimo;
- la previsione di idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici;
- il recupero dei sottotetti è consentito solo per l’ampliamento delle unità abitative esistenti, senza alcun aumento del loro numero.
- Inoltre, il recupero sottotetto è soggetto a specifiche limitazioni e prescrizioni in base alla tipologia edilizia e alla zona urbanistica in cui si trova l’edificio. Ad esempio, nel centro storico di Roma sono vietati gli interventi che alterino la sagoma della copertura o che prevedano aperture finestrate sui prospetti.
Per quanto riguarda il rialzamento della copertura, si tratta di un intervento più complesso e delicato, che richiede il permesso di costruire e che può configurare una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia.
Il rialzamento della copertura può essere consentito solo se si rispettano almenoi seguenti requisiti:
- non supera il 10% dell’altezza dell’edificio esistente;
- non altera la sagoma originaria della copertura;
- non contrasta con le norme paesaggistiche e ambientali;
- non pregiudica la stabilità statica dell’edificio;
- non comporta un aumento del carico urbanistico.
In ogni caso, il rialzamento della copertura deve essere valutato caso per caso in base alle caratteristiche dell’edificio e alla normativa locale applicabile.
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